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TAR Marche su assoggettabilità Seveso III

Il TAR Marche, con la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021, ha stabilito che il quantitativo di sostanze pericolose che fanno scattare la disciplina Seveso III (D.Lgs. 105/2015) va calcolato non su quelle realmente presenti in un dato momento nell’impianto ma sulla capacità totale dell'impianto stesso, così come indicata nell’autorizzazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 185/2021/CS del 02.07.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 02.07.2021

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